(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 
                         del 6 ottobre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifica dell'art. 1 della legge  regionale  6  giugno  2008,  n.  12
  «Calendario venatorio regionale triennale e  modifiche  alla  legge
  regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la  protezione
  della  fauna  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio)   e   sue
  modificazioni e integrazioni». 
    1. Il primo capoverso della lettera G) del comma  1  dell'art.  1
della legge regionale n. 12/2008 e' sostituito dal seguente: 
      «G) Orario  di  caccia:  Il  prelievo  venatorio  delle  specie
cacciabili elencate dal presente calendario e' consentito  da  un'ora
prima del sorgere del sole  sino  al  tramonto  secondo  l'orario  di
seguito riportato,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  7-bis
dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e per la beccaccia come
disposto alla lettera A), punto 3) del presente calendario:».